REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Vincevo DI CERBO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L. I., elettivamente domiciliata in Roma Viale Delle Milizie 1, presso lo
studio dell'avvocato Garofalo Domenico, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
C. V.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1661/03 della Corte d'Appello di Bari, depositata il
15/07/03 - R.G.N. 2897/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/06 dal
Consigliere Dott. Fernando Lupi;
udito l'Avvocato Garofalo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio
Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 luglio 2003 la Corte di Appello di Bari ha rigettato
l'appello proposto da L. I. nei confronti di C. V. avverso sentenza del
Tribunale di Bari, confermando il rigetto della domanda della L. diretta al
riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Osservava in motivazione che l'unica cosa certa era la presenza costante della
L. nello studio del ragioniere C., circostanza che era compatibile sia con la
tesi della appellante di un rapporto di lavoro subordinato, che con quella di
un rapporto di praticantato dell'appellato.
Osservava in motivazione che dalle dichiarazioni rese dai testi non si
evidenziava la prova di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto le prove
raccolte nulla dicono in ordine alla sottoposizione ad un vincolo gerarchico,
direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. Risolutive in ordine alla
natura del rapporto erano le dichiarazioni della L. che aveva dichiarato di
essere stata presentata al C. per svolgere la pratica e non per l'iscrizione
all'Albo; di avere fatto in parte pratica ed in parte attività di studio.
La soccombente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo ed
illustrato poi con memoria; l'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione di legge (artt. 2094 e 2697 c.c.) e
vizio della motivazione, la ricorrente sostiene che il C. avrebbe ammesso la
sua attività lavorative e che quindi sarebbe stato onere del C. provare la
riconducibilità ad un rapporto diverso; che mancava la prova di attività
formativa, che i testi per contro avevano confermato lo svolgimento di attività
di contabilizzatine, fatturazione con il medesimo orario di lavoro degli altri
dipendenti.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata non ha accertato lo svolgimento di una attività
lavorativa, che il C. non ha ammesso deducendo l'attività di praticamente,
bensì di una attività compatibile sia con il lavoro subordinato, sia con
l'attività di studio con esercitazione nelle attività professionali propria del
praticamente. In questa incertezza sull'inquadramento della attività
materialmente svolta, la Corte territoriale ha ritenuto trarre la prova della
attività di praticante, e non di lavoratrice subordinata, da due rilievi: dalla
mancanza di prova della subordinazione e sulle dichiarazioni confessorie rese
dalla L. in sede di libero interrogatorio.
Non vi è stata, quindi, violazione del principio dell'onere della prova in
quanto detto onere, in mancanza di confessione del convenuto, restava
all'attrice, né della norma che regola il lavoro subordinato, la sussistenza
del quale è stata esclusa sul rilievo della mancanza di prova della
subordinazione e delle dichiarazioni confessorie in ordine ad una attività di
praticante, punti decisivi della motivazione della sentenza impugnata che non
sono stati investiti da specifiche censure.
Non si deve provvedere sulle spese essendo la ricorrente soccombente e
l'intimato non costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 13.12.2006.
Depositato in cancelleria il 15 gennaio 2007